p-crediti-commerciali.jpg

La piattaforma dei crediti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento (30 gg) è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) e quindi è tra gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso.

Il comma 2 dell’articolo 9 del DL 152/2021 prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all’accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) qualora uno dei due indicatori, stock del debito residuo a fine anno e tempi di pagamento, non rientrino nei limiti previsti.

Per gli esercizi 2022 e 2023 è consentito di elaborare l’indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa duplice comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dell’ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti.

In formula:
indicatore di riduzione del debito = stock 2021 / stock 2020.

Se l’indicatore assume un valore maggiore di 0,9 e al contempo lo stock supera il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio, il Comune ha l’obbligo di calcolare il Fondo garanzia.

Per calcolare i tempi di pagamento invece provvede direttamente la PCC e, se superano i trenta giorni, il Comune è obbligato al Fondo di garanzia tanto più elevato quanto più è il ritardo dei pagamenti.

Gli indicatori vanno pubblicati trimestralmente e annualmente nell’amministrazione trasparente del Comune.

Nel calcolare i due indicatori e l’eventuale Fondo di garanzia, i Comuni dovrebbero neutralizzare le somme ancora disponibili in tesoreria dei ristori covid ricevuti. Infatti se i ristori non saranno impegnati e spesi sarà lo Stato che provvederà alla restituzione diminuendo i trasferimenti.

Appare scontata la necessità di monitorare la PCC durante l’esercizio per non trovare sorprese a fine anno.